Pubblicato il: 12 07 2019

Con la circolare 14/E del 17/06/2019, dedicata alla fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito molti aspetti operativi confermando quanto già specificato nelle FAQ in materia e quanto già pubblicato in precedenti documenti di prassi.

Di particolare interesse sono i chiarimenti attesi da tempo sulla data da indicare sulla fattura e sui termini di invio allo SDI delle fatture.

Infatti, a partire da tale decorrenza scade il periodo provvisorio in cui gli utenti avevano la possibilità di inviare allo SDI le fatture elettroniche entro il termine di liquidazione IVA del periodo cui l’operazione si riferisce. In particolare, dall’01/01/2019, in base all’art 11, DL n. 119/2018 la fattura deve riportare anche la data di effettuazione dell’operazione se diversa dalla data di emissione.

Data di emissione fattura e data dell’operazione dal 01/07/2019

La circolare 14/E detta le modalità operative con le quali recepire le modifiche apportate dal D.L. 119/2018 alla normativa IVA dell’art 21 del DPR 633/1972. E’ bene tenere distinte le due principali categorie di fatture:

Fattura immediata

Nel caso di fatture immediata le principali novità si possono riassumere:

La circolare chiarisce un punto importante in merito alla data da indicare sulla fattura in quanto nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione. Operativamente si traduce nel fatto che nella sezione “Dati generali” del file XML nel campo “Data” va quindi indicata la data di effettuazione dell’operazione. Invece per quanto riguarda la data di emissione della fattura è lo SDI che “inequivocabilmente e trasversalmente” ne attesta la data e l’ora di avvenuta trasmissione.

A tal fine la circolare fa un esempio:

Cessione di beni effettuata il 28.09.2019. La fattura immediata:

Per le fatture che non vengono veicolate dallo SDI, ad esempio quelle emesse in modo tradizionale/cartaceo dai soggetti in regimi forfettari, qualora la data di emissione sia diversa dalla data dell’operazione, questa la si può indicare sulla fattura, ad esempio sul corpo del documento in una riga descrittiva.

Fattura differita

L’Agenzia precisa che l’introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione sopra illustrata non fa venir meno e non modifica quanto disposto dall’art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina, in particolare, l’emissione della c.d. “fattura differita”.

La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione e trasmessa quindi entro lo stesso termine al SDI indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Ai fini della compilazione della fattura e della indicazione della data l’Agenzia specifica che “Sia possibile indicare una sola data, ossia per le fatture elettroniche via Sdi, la data dell’ultima operazione”.

Secondo pareri autorevoli ( https://www.ecnews.it/data-e-trasmissione-della-fattura-elettronica-differita/ - https://www.agendadigitale.eu/documenti/fatture-differite-la-data-da-indicare-dal-primo-luglio-2019/ ) si potrebbe indicare nel campo “Data” la data di fine del mese della data ultima operazione come si è sempre operato. Quindi nell’esempio sopraindicato nel campo “Data” si potrebbe indicare il 30.09.2019. Sicuramente questo modo di procedere è meno invasivo per le imprese che eseguono la fatturazione differita in un solo ‘blocco’ a fine mese e quindi non sarebbero costrette ad aggiornare il software. Questa tesi è avvalorata dal fatto che così procedendo se il campo Data della fattura è diverso dalla data dell’operazione devono essere indicate entrambe.

Questa modalità di procedere è comunque legittima purché: