Pubblicato il: 21 09 2017
  • cyber-bullismo

La diffusione dei social media e della comunicazione via web ha introdotto anche molti fenomeni negativi, tra questi uno dei più preoccupanti  è il cyberbullismo ai danni dei minori.

Con il termine cyberbulllismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione,  furto di identità,  acquisizione illecita o trattamento illecito dei dati personali perpetrata per via telematica a danno dei minori, nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo.

Il fenomeno è talmente dilagante da richiedere la formulazione di una legge – la n. 71 del 29 maggio 2017 - a tutela degli interessati.

La nuova normativa prevede che i minori possano richiedere l’oscuramento, la rimozione e il blocco dei contenuti a loro riferiti e diffusi tramite social network o pagine web che ritengono essere atti di cyberbullismo.

Le richieste di cancellazione vanno inviate al titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazioni e l’istanza può essere presentata direttamente dal minore, se ha più di 14 anni, o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso il titolare del trattamento o gestore non soddisfi la richiesta, si può inoltrare una segnalazione al Garante della Privacy che entro 48 ore provvederà in merito, erogando eventualmente  anche le sanzioni previste dal Codice della Privacy.

Per saperne di più sulla normativa o circa le modalità di presentazione di una segnalazione al Garante della Privacy  in materia di cyberbullismo scrivete a info@m2informatica.it o contattate i nostri consulenti al n. 011 2238774